Art. 4.
(Contenuto minimo obbligatorio dei siti internet di amministrazioni, enti e società assoggettate al controllo pubblico, gestori e incaricati di pubblici servizi).

      1. Al fine di tutelare la libertà di concorrenza e di attuare il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, nonché di assicurare

 

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un livello minimo e uniforme di accessibilità ai relativi servizi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, l'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 54. - (Contenuto dei siti delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, delle società assoggettate al controllo pubblico, dei gestori e degli incaricati di pubblici servizi). - 1. I siti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali sensibili, di quella sul segreto di Stato, e con esclusione della divulgazione di notizie lesive alla sicurezza e alla difesa nazionali, contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

          a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

          b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento e ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

          c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

          d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando

 

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anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

          e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

          f) l'elenco completo di tutti i bandi di gara e di concorso, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ove prevista, le negoziazioni svolte e gli esiti delle relative procedure;

          g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;

          h) l'ultimo bilancio, preventivo e consuntivo, entro tre mesi dall'approvazione;

          i) i bandi di concorso per le assunzioni, lo stato delle relative procedure e le graduatorie per tutta la durata della loro validità, nonché, in ogni caso, i criteri di selezione per il conferimento di incarichi anche temporanei e le relative graduatorie;

          l) i criteri per l'assegnazione di benefìci e di contributi e le relative graduatorie;

          m) il trattamento economico degli organi di indirizzo politico-amministrativo, dei dirigenti, dei consulenti e dei membri di commissioni e di collegi.

      2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g), entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
      3. I dati pubblici contenuti nei siti delle amministrazioni pubbliche sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.

 

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      4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
      5. I siti aziendali delle società delle quali le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, detengono direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dei numeri 1) o 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile, e i siti dei gestori o degli incaricati di pubblici servizi contengono necessariamente i dati previsti delle lettere a), f), g), h), i), l) e m) del comma 1 del presente articolo, fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.
      6. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento».

      2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che già dispongono dei propri siti realizzano, nei limiti delle ordinarie dotazioni di risorse umane, strumentali e finanziarie, quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, lettere f), h), i), l) e m), del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Le società e gli enti previsti dal comma 5 dell'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, realizzano quanto previsto nel medesimo comma 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie assicura la verifica del rispetto e il monitoraggio sull'attuazione dell'articolo 54 del citato codice di cui al

 

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decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.